SALDO E STRALCIO

Il "Saldo e Stralcio" è una nuova sanatoria che consente ai contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica, di poter regolarizzare le cartelle e gli avvisi iscritti a ruolo nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, pagando una piccola percentuale del debito, a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora

L'agevolazione riguarda solo le persone fisiche e solo alcuni tipi di debito, derivanti dall'omesso versamento:

1. di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività previste dall'articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;

2. dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Possono aderire al "Saldo e Stralcio" le persone fisiche con Indicatore della Situazione Economica (ISEE) del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro.

La quota agevolata per il pagamento in misura ridotta è così differenziata:

§ 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a 8.500 euro;

§ 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;

§35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.

A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio, spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Possono aderire al "Saldo e stralcio", sempre per i debiti rientranti nell'ambito applicativo della norma, anche le persone fisiche per le quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012In questo caso, per i soggetti rientranti in tale fattispecie, l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto.

Per aderire al "Saldo e Stralcio" è necessario presentare l'apposita domanda entro il 30 aprile 2019.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione invia al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una comunicazione contenente l'ammontare complessivo delle somme dovute per l'estinzione dei debiti, con l'indicazione dell'importo e della scadenza delle rate, unitamente ai bollettini per il pagamento.

A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito sarà pagato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate, così suddivise:

  1. 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
  2. 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
  3. 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
  4. 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
  5. 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

Inoltre, in caso di diniego, l'Agenzia delle entrate-Riscossione invia al contribuente, sempre entro il 31 ottobre 2019, una comunicazione con la quale, motivando il mancato accoglimento del "Saldo e stralcio" e limitatamente ai debiti definibili, avverte il contribuente dell’automatica inclusione nei benefici della Definizione agevolata 2018 (c.d. rottamazione-ter) fornendo anche l’importo da pagare e le relative scadenze di pagamento. In caso di inclusione dei debiti nella cd. Definizione agevolata, il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure:

- in 17 rate (5 anni), di cui la prima pari al 30% entro il 30 novembre e le restanti 16 rate, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per i quattro anni successivi;

- in 9 rate (3 anni), nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018. In tale ultima ipotesi, Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.