"DEFINIZIONE AGEVOLATA" (ROTTAMAZIONE TER)

CENTRO 730 POINT fornisce consulenza ed assistenza ai contribuenti che intendono aderire alla nuova Definizione agevolata, la cd. “Rottamazione Ter”.

Se decidi di presentare la domanda di Definizione agevolata, potrai estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti negli avvisi e nelle cartelle affidate all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 saldando quanto dovuto con un importante sconto, in quanto non dovranno essere pagate sanzioni ed interessi di mora.  

Se decidi di presentare la domanda di Definizione agevolata, potrai estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti negli avvisi e nelle cartelle affidate all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 saldando quanto dovuto con un importante sconto, in quanto non dovranno essere pagate sanzioni ed interessi di mora.  

Sono da aggiungere a quanto dovuto le somme maturate a favore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione a titolo di aggio, spese per procedure esecutive e diritti di notifica, mentre per le multe stradali non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. 

E' necessario presentare la richiesta di "rottamazione" per:

1. i debiti per i quali non è mai stata chiesta una precedente Definizione agevolata;

2. i debiti per i quali si era già aderito alle precedenti edizioni delle "rottamazioni" (DL n. 193/2016 e DL n. 148/2017), e non si era provveduto all'integrale pagamento delle rate;

3. i debiti per i quali non è mai stata presentata domanda di Definizione e, per effetto di pagamenti già effettuati, risultano ancora dovute unicamente le somme a titolo di sanzioni e interessi di mora.

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata i seguenti carichi:

- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;

- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;

- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

- sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

La domanda di adesione alla Definizione agevolata deve essere presentata entro il 30 aprile 2019.

Dopodiché, l'Agenzia delle entrate-Riscossione invia al contribuente entro il 30 giugno 2019 una comunicazione:

§ di accoglimento della domanda contenente l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle rate e i relativi bollettini di pagamento;

§ di eventuale diniego con l'evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.

A seconda della scelta effettuata, il debito potrà essere pagato in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, oppure:
  • fino a un massimo di 18 rate consecutive (5 anni), di cui le prime due con scadenza al 31 luglio 2019 e 30 novembre 2019. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno, fino al 2023. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute con la Definizione agevolata, le restanti rate invece di pari importo;
  • fino a un massimo di 10 rate consecutive di pari importo (3 anni), nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la "rottamazione bis", ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018 le rate di luglio, settembre e ottobre 2018. In questa ipotesi, le prime due rate saranno dovute entro il 31 luglio 2019 e 30 novembre 2019, mentre le restanti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito della Definizione agevolata:

1. NON darà seguito alle procedure esecutive già avviate, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;

2. NON avvierà nuove procedure cautelari o esecutive, mentre resteranno attivi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.

Infine, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, sono sospesi:

i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;

- gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

A tal riguardo si precisa che, per coloro che richiederanno di aderire alla Definizione agevolata 2018, il D.L. n. 119/2018, prevede che, indipendentemente dal fatto che verrà o meno pagata la prima/unica rata della Definizione o una delle successive rate, non sarà più possibile richiedere, per lo stesso debito, una nuova rateizzazione e, nel caso il debito fosse già rateizzato, la precedente rateizzazione sarà revocata.